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Statuti

Statuto dell'OEW

Contenuto

Articolo 1 – Nome e orientamento
L’organizzazione si chiama “Organizzazione per Un mondo solidale” o nella versione italiana “Organizzazione per Un mondo solidale” o nella forma abbreviata OEW ed è di conseguenza indicata come organizzazione. L’organizzazione è guidata dall’etica del Buen Vivir, che si concentra sulla buona vita di tutte le persone in questo Mondo Unico. L’organizzazione è politicamente indipendente. Non persegue scopi di lucro e persegue esclusivamente e direttamente finalità non lucrative. L’organizzazione promuove anche il volontariato nelle aree di attività elencate di seguito. Nel corso della riforma statale del terzo settore introdotta dal decreto legislativo 117/2017 e nel corso del passaggio al registro unificato statale degli enti del terzo settore, la denominazione dell’associazione cambia in: Organizzazione per Un mondo solidale EO. Il nome italiano è: Organizzazione per Un mondo solido ODV
Articolo 2 – Obiettivo
L’organizzazione persegue i seguenti obiettivi, in assenza di qualsiasi scopo di lucro:
2.1
Sensibilizzare bambini, giovani e adulti sui temi della cooperazione allo sviluppo, del consumo consapevole e del commercio equo e solidale, nonché della migrazione e dell’integrazione.
2.2
Promuovere progetti nel Sud globale[1] con la partecipazione attiva della popolazione locale, tenendo conto dei suoi bisogni e interessi, delle sue capacità e opportunità, e in armonia con le condizioni ecologiche.
2.3
Promuovere misure per l’integrazione di migranti e rifugiati
2.4
Il sito socio*a dell’organizzazione è composto esclusivamente da volontari
Articolo 3 – Attività
Per raggiungere l’obiettivo dichiarato, l’organizzazione svolge le seguenti attività (lettere) ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 117/2017:
28. d) l’educazione, l’insegnamento e la formazione professionale ai sensi della Legge del 28 marzo 2003, n. 53, e successive modifiche, e le attività culturali di interesse sociale a scopo educativo;
29. (e) misure e servizi per la protezione e il miglioramento dell’ambiente e per l’utilizzo prudente e razionale delle risorse naturali, ad eccezione della raccolta e del riciclaggio regolarmente effettuati dei rifiuti urbani e pericolosi e dei rifiuti pericolosi;
30. (i) organizzare e svolgere attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, comprese le attività editoriali per promuovere e diffondere la cultura e la pratica del volontariato e le attività di interesse generale in conformità con il presente articolo;
31. n) Cooperazione allo sviluppo ai sensi della legge n. 125 dell’11 agosto 2014, e successive modifiche;
32. r) accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei migranti;
33. v) Promuovere una cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;
34. w) promuovere e tutelare i diritti umani, i diritti civili, sociali e politici e i diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promuovere le pari opportunità e le iniziative di mutuo soccorso, comprese le banche del tempo di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
In particolare, l’organizzazione adotta le seguenti misure nell’ambito delle attività di cui sopra:
3.1 Progetti di sensibilizzazione
1. Progetti scolastici volti a sensibilizzare gli alunni dei gruppi linguistici tedesco, italiano e ladino e di tutti gli ordini e gradi di scuola dell’Alto Adige sulle tematiche dell’OEW.
2. Misure per l’aggiornamento e la formazione continua degli adulti, che possono essere organizzate in collaborazione con varie istituzioni educative dello Stato o offerte direttamente attraverso il programma educativo dell’OEW.
3. Le azioni negli spazi pubblici, sia nelle città che nei villaggi del Paese, hanno lo scopo di portare all’attenzione della popolazione i temi di attualità e di evidenziare i problemi. Questo dovrebbe incoraggiare direttamente le persone a ripensare o a intraprendere azioni alternative.
4. Per chi fosse interessato, è disponibile il sito biblioteca specialistica Un solo mondo con i suoi numerosi supporti sui temi centrali dell’OEW. Un compito centrale della biblioteca specializzata dovrebbe essere quello di contribuire alla sensibilizzazione sui temi dell’oew attraverso il patrimonio mediatico. Ciò può essere fatto elaborando diverse offerte di mediazione, sostenendo e accompagnando così l’uso dei media.
5. L’organizzazione può informare il pubblico in generale e/o il suo sito socio*a sulle questioni attuali attraverso varie pubblicazioni.
6. I gruppi membri dell’OEW devono essere accompagnati e sostenuti in modo mirato in base alle esigenze e agli interessi.

3.2 Relazioni pubbliche
1. La redazione e l’invio di comunicati stampa su argomenti rilevanti per l’OEW al mondo dei media altoatesini.
2. Tenere conferenze stampa in relazione ai progetti OEW
3. Collaborazione e consultazione con i partner dell’intero panorama mediatico altoatesino (stampa, online, radio e TV)
4. Manutenzione regolare dei mezzi di comunicazione online dell’organizzazione, come sito web, newsletter, Facebook, ecc.
5. La comunicazione dei contenuti dei settori di attività attraverso mezzi di stampa propri ed esterni.

3.3 Progetti nel Sud globale
1. L’organizzazione può farsi carico della sponsorizzazione di progetti partner nel Sud globale presso gli uffici nazionali, provinciali o statali competenti e presentare domande in tal senso.
2. L’organizzazione può organizzare stage di volontariato all’estero nei progetti sopra citati e organizzare la preparazione e la formazione dei tirocinanti.
3. L’organizzazione può assumere l’amministrazione fiduciaria di progetti nel Sud del mondo.

3.4 Integrazione
1. Informazione, sensibilizzazione e divulgazione sui temi della migrazione e dell’integrazione e sui loro contesti globali, nelle scuole e nei progetti extrascolastici.
2. Progetti che prevedono l’incontro tra membri della società maggioritaria e membri di diversi gruppi emarginati, con l’obiettivo di una comprensione reciproca.
3. Progetti, se del caso in collaborazione con associazioni, istituzioni e aziende, per promuovere l’istruzione e la formazione di migranti e rifugiati e la loro integrazione nel mercato del lavoro.

3.5 Aiuti di emergenza per casi particolari e persone in difficoltà
L’organizzazione è in grado di fornire aiuti di emergenza non burocratici in situazioni di disastro, sulla base delle normative vigenti.
Le caratteristiche ammissibili di un progetto sono la necessità della popolazione, in particolare l’impatto sullo sviluppo economico e sociale associato a un progetto, l’elaborazione e l’applicazione di conoscenze sulle tecnologie appropriate e lo sviluppo culturale delle popolazioni del Sud globale.

3.6 Attività secondarie
L’organizzazione può anche svolgere attività secondarie ai sensi dell’articolo 6 della direttiva 117/2017.

Articolo 4 – Sede e durata
L’organizzazione ha sede a Bressanone (BZ) ed è costituita a tempo indeterminato. L’anno di attività inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il sito consiglio direttivo decide il trasferimento della sede dell’organizzazione all’interno del comune.

Articolo 5 – Finanziamento
L’organizzazione è finanziata dalle seguenti fonti: Contributi e donazioni da enti pubblici e privati, donazioni volontarie, quote associative, convenzioni con enti pubblici e privati, altre entrate.
Eventuali eccedenze annuali non saranno distribuite, ma saranno utilizzate nell’anno lavorativo successivo per gli obiettivi sopra citati.
I fondi derivanti dalle fonti di cui sopra, nonché i beni mobili e immobili acquisiti con essi, costituiscono il patrimonio comune dell’organizzazione. Il singolo socio*a non può acquisire la proprietà dei beni dell’organizzazione, né al momento della sua esistenza né al momento del suo scioglimento. L’organizzazione deve mantenere il patrimonio minimo previsto dalle disposizioni in vigore.

Articolo 6 – membership e cooperazione
6.1
socio*a L’organizzazione è aperta a tutte le persone fisiche e alle associazioni con o senza personalità giuridica che si impegnano a perseguire gli obiettivi di cui all’art. 2 e che accettano le ulteriori disposizioni dello statuto. La decisione finale e unica sull’ammissione all’organizzazione è presa dal sito consiglio direttivo su richiesta. L’organizzazione è libera di accettare o meno un candidato. La mancata ammissione deve essere motivata.

6.2
socio*aI membri che danneggiano la reputazione dell’organizzazione possono essere espulsi dall’Assemblea generale. Il socio può presentare ricorso contro un’eventuale espulsione al tribunale ordinario entro sei mesi.

6.3
Il sito membership scade anche per dimissioni, sulla base di una dichiarazione scritta all’organizzazione, con effetto immediato.

6.4
Il sito socio*a può rivolgersi all’organizzazione su tutte le questioni relative ai temi centrali dell’organizzazione e, con il consenso del Consiglio Direttivo o delle persone che ne sono responsabili, può utilizzare le strutture di quest’ultima e ha diritto di voto e di eleggibilità dal momento dell’ammissione.

6.5
Il sito socio*a è tenuto a promuovere e sostenere gli interessi e gli obiettivi dell’organizzazione, a rispettare le decisioni degli organi dell’organizzazione e ad accettare di fare volontariato per gli eventi.
Ogni socio ha il diritto di consultare i libri dell’Associazione. La richiesta deve essere presentata per iscritto al Comitato esecutivo e può essere esercitata entro 30 giorni dalla richiesta.

6.6
Gli incarichi, le funzioni e le attività di qualsiasi tipo che un membro o un volontario svolge per l’organizzazione non devono essere remunerati.

Articolo 7 – Organi dell’Organizzazione
Gli organi dell’organizzazione sono:
• l’assemblea plenaria
• il consiglio direttivo
• il presidente
• il* Vicepresidente
• i revisori
L’elezione degli organi organizzativi avviene in conformità all’articolo 9 dello Statuto. Gli organi eletti restano in carica per tre anni.

Articolo 8 – L’Assemblea
8.1
L’Assemblea generale è l’organo supremo dell’organizzazione ed è composta da tutti i membri votanti dell’organizzazione. Tutti i socio*a che hanno compiuto il quattordicesimo anno di età hanno diritto di voto dal momento dell’ammissione. Ogni socio (persona fisica) e ogni associazione dispone di un voto. Ogni membro e associazione assente può essere rappresentato nelle votazioni dell’Assemblea Generale da un membro votante presente che non sia membro di consiglio direttivo e dai revisori dei conti. La rappresentanza può essere esercitata solo sulla base di una delega scritta. Un membro votante non può rappresentare più di tre socio*a (persone fisiche) o una sola associazione. Il diritto di candidarsi alle elezioni è concesso a tutti i soci di socio*a a partire dal 18° anno di età.

8.2
L’Assemblea generale sarà convocata almeno una volta all’anno per approvare i conti annuali, in un momento ritenuto opportuno da consiglio direttivo . L’Assemblea Generale è responsabile dei seguenti compiti:
• l’elezione di socio*a gli organi dell’Associazione e la loro deselezione;
• l’elezione e la deselezione dell’organo dell’Associazione incaricato della revisione dei conti, se tale organo è previsto;
• l’approvazione del bilancio e quindi il discarico del Comitato esecutivo
• l’approvazione di delibere sulla responsabilità di socio*a gli organi dell’associazione e l’esercizio dell’azione di responsabilità nei loro confronti;
• l’adozione di risoluzioni per l’espulsione di membri dell’Associazione, a meno che gli Statuti non affidino questo compito a uno degli organi dell’Associazione eletto dall’Assemblea Generale;
• l’approvazione di delibere di modifica dello statuto dell’associazione o dell’atto costitutivo;
• l’approvazione del Regolamento interno dell’Assemblea;
• Delibere sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la divisione dell’associazione. Per quanto riguarda lo scioglimento, lo statuto deve prevedere che il trasferimento del patrimonio dell’associazione debba avvenire a un altro ente del terzo settore scelto dall’assemblea generale (o da un altro ente associativo previsto dallo statuto);
• Adozione di risoluzioni su tutte le altre questioni per le quali l’Assemblea Generale è responsabile per legge, atto costitutivo o statuto.
• Oltre alle informazioni interne, la riunione plenaria può includere anche una parte relativa ai contenuti con relatori esterni.

8.3
In prima convocazione, l’Assemblea Generale raggiunge il quorum se è presente o rappresentata per delega la metà dei membri votanti socio*a . In seconda convocazione, l’Assemblea Generale prenderà una decisione finale a maggioranza, indipendentemente dal numero di membri votanti socio*a.

8.4
L’Assemblea Generale adotterà le risoluzioni a maggioranza semplice dei voti. Le votazioni si svolgono per alzata di mano. L’elezione del Consiglio esecutivo e degli organi dell’Associazione avviene a scrutinio segreto.

8.5
Se le elezioni si svolgono nel corso di un’Assemblea, questa elegge tre scrutatori tra i presenti, compresi gli eventuali membri non votanti. Gli scrutatori informano il presidente dell’Assemblea del risultato delle elezioni.

8.6
L’Assemblea generale può essere convocata per posta, e-mail, fax o altri mezzi telematici almeno dieci giorni prima della data fissata. L’invito deve contenere l’ordine del giorno. Le mozioni o le proposte di modifica dei punti all’ordine del giorno possono essere presentate dai soci con almeno sei giorni di anticipo. Il sito consiglio direttivo decide in merito alla loro considerazione. Le proposte di modifica dello Statuto presentate tre settimane prima della convocazione dell’Assemblea Generale devono essere inserite nell’ordine del giorno.

8.7
L’Assemblea generale è presieduta dal Presidente del Consiglio esecutivo e, in sua assenza, dal Vicepresidente del Consiglio esecutivo. Con il consenso del Consiglio esecutivo, qualsiasi membro del Consiglio esecutivo può presiedere la riunione. In caso di elezioni o mozioni di sfiducia, il presidente sarà sostituito da una persona proposta dall’Assemblea generale.

8.8
Le assemblee generali possono essere richieste in qualsiasi momento dal presidente, dalla maggioranza del Consiglio esecutivo e da almeno un decimo di socio*a l’organizzazione, ma con un ordine del giorno.

Articolo 9 – Il consiglio direttivo
9.1
L’organizzazione sarà amministrata da un sito consiglio direttivo , composto da un minimo di cinque, sette o un massimo di nove membri. Sarà eletto a scrutinio segreto diretto dall’Assemblea Generale tra i suoi membri socio*a . Nel caso in cui uno degli eletti cessi dalla carica, sarà sostituito dal primo dei non eletti. Se non è disponibile una persona non eletta, il sito consiglio direttivo si riserva il diritto di nominare un sostituto che ha diritto di voto dopo la conferma da parte dell’Assemblea.

9.2
Il consiglio direttivo elegge tra i suoi membri un presidente e un vicepresidente. Il sito consiglio direttivo può consultare comitati consultivi senza diritto di voto per raggiungere i suoi obiettivi. In questo caso, il mandato dei suddetti membri deve essere chiaramente definito. Il sito consiglio direttivo si riunisce almeno cinque volte all’anno.

9.3
I compiti del Consiglio di amministrazione comprendono:
• Stabilire l’ordine del giorno dell’Assemblea
• Elaborare programmi di attività, sottoporli all’approvazione dell’Assemblea e attuarli.
• Rivedere e confermare le decisioni necessarie e urgenti prese dal presidente.
• Decidere l’ammissione o l’assunzione di personale e stabilirne le mansioni e la retribuzione.
• Decidere su iniziative, progetti, programmi e contratti che abbiano come oggetto la realizzazione degli obiettivi dell’organizzazione.
• Preparare il bilancio annuale, sottoporlo ai revisori dei conti e presentarlo all’Assemblea per l’approvazione.

9.4
Il sito consiglio direttivo nomina il Consiglio direttivo. Il Consiglio esecutivo, nominato dal sito consiglio direttivo , prepara il progetto di programma annuale di attività e il progetto di bilancio e di rendiconto finanziario secondo le istruzioni del Consiglio e presenta i documenti al sito consiglio direttivo .
La direzione dirige e coordina il lavoro del personale; prende tutte le misure necessarie per attuare le decisioni degli organi dell’Associazione.
Il Consiglio direttivo partecipa alle riunioni dell’Assemblea generale e del Consiglio di amministrazione senza diritto di voto.

Articolo 10 – Il presidente
10.1
Il presidente è il rappresentante legale dell’organizzazione. Convoca e presiede l’Assemblea generale e le riunioni del Consiglio di amministrazione. Firma tutti i documenti amministrativi e contabili e gli ordini di pagamento, nonché i verbali dell’Assemblea generale e delle riunioni del Consiglio di amministrazione. In tutte le sue funzioni e compiti è rappresentato dal vicepresidente in caso di assenza o incapacità. Il presidente stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni del Consiglio di amministrazione.

10.2
Il presidente può prendere autonomamente decisioni urgenti senza consultare il Consiglio di amministrazione se non è possibile convocarlo. Il presidente deve comunicare tali decisioni urgenti all’indirizzo consiglio direttivo durante la riunione successiva prima che vengano ratificate.

Articolo 11 – Revisione dei conti
Se richiesto dalla disposizione della GvD 117/2017, l’Assemblea Generale eleggerà l’organo di controllo necessario e ne stabilirà la durata e il numero socio*a. L’organo di controllo ha il compito di vigilare sull’osservanza della legge, dello statuto e dei principi di corretta amministrazione, nonché sull’adeguatezza delle strutture organizzative, amministrative e contabili e sul loro concreto funzionamento. L’organismo di vigilanza deve garantire il rispetto degli obiettivi di cittadinanza, solidarietà e pubblica utilità.

Articolo 12 – Modifiche allo Statuto
Questi Statuti possono essere modificati solo dall’Assemblea generale. Per modificare gli Statuti, in prima convocazione devono essere presenti i 2/3 di tutti i presenti e aventi diritto di voto socio*a, e almeno la metà di tutti gli aventi diritto di voto socio*a ; in seconda convocazione il quorum è raggiunto, indipendentemente dal numero dei presenti e aventi diritto di voto socio*a. Anche in questo caso è necessaria la maggioranza dei 2/3. Sono possibili rappresentazioni.

Articolo 13 – Scioglimento dell’Organizzazione
Lo scioglimento dell’organizzazione può essere deciso solo con la maggioranza dei 3/4 di tutti i membri di socio*a . Ogni membro e associazione assente può essere rappresentato nelle votazioni dell’Assemblea Generale da un membro votante presente che non sia membro di consiglio direttivo e dai revisori dei conti. La rappresentanza può essere esercitata solo sulla base di una delega scritta. Un membro votante non può rappresentare più di tre socio*a (persone fisiche) o al massimo un’associazione.
In caso di scioglimento, i beni dell’organizzazione saranno trasferiti a un altro ente del terzo settore dopo che tutti gli obblighi saranno stati soddisfatti. Il singolo socio*a non può acquisire la proprietà dei beni dell’associazione, né in caso di esistenza né in caso di scioglimento dell’organizzazione. Nel caso in cui l’Assemblea Generale non stabilisca quale entità debba ricevere il patrimonio dell’Associazione, l’intero patrimonio sarà trasferito alla Fondazione “Italia Sociale” con sede a Milano.

Articolo 14 – Disposizioni del Codice civile
In tutti i casi non previsti dal presente Statuto, si applicano le disposizioni pertinenti del Codice Civile, nonché le disposizioni applicabili della GvD 117/2017 e quelle relative alle organizzazioni di volontariato.
[1]Il termine Nord/Sud viene utilizzato […] svincolato dal suo significato geografico (relativo) e viene inteso come un termine neutro che sostituisce quello valutativo di Paesi in via di sviluppo e Paesi emergenti. Da un lato, l’aggiunta Global chiarisce questo significato non geografico e […] non sta più per una prospettiva di stato-nazione, ma per una prospettiva globale. (Fonte Wikipedia: accesso online 05.03.2019)

Statuto della società cooperativa sociale OEW